PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'aliquota IVA per l'acquisto di biciclette e di parti componenti delle biciclette è fissata al 10 per cento.
      2. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.   633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «127-octiesdecies) biciclette e parti componenti delle biciclette».

Art. 2.

      1. All'onere per il minore gettito fiscale derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si fa fronte mediante l'aumento di 0,001 euro al litro del prezzo della benzina. Qualora il predetto gettito fiscale non risultasse diminuito o gli introiti derivanti dall'aumento della benzina risultassero maggiori del mancato incasso realizzatosi, i fondi in esubero sono destinati al finanziamento di leggi che prevedano interventi dello Stato in favore della realizzazione di piste ciclabili.